Il TPO è un fotoiniziatore, cioè un composto che sotto la lampada UV/LED avvia l’indurimento dello smalto semipermanente e del gel. Recentemente è stato bandito.
Come mai il TPO è stato vietato in smalti semipermanenti e gel per unghie?
Il divieto del TPO
Il 12 maggio 2025 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2025/877, ovvero l’Omnibus Act VII. Il regolamento riguarda le sostanze classificate come sostanze CMR (la sigla CMR è utilizzata per designare sostanze e preparati cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione) nel Regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione e si applica a decorrere dal 1° settembre 2025.
La modifica di maggior impatto per i settori cosmetico ed estetico riguarda l’introduzione nell’Allegato II del Regolamento Cosmetico 1223/2009 del TPO, ovvero il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, il quale ora viene classificato come reprotossico* di Categoria 1B.
* Le sostanze reprotossiche sono agenti chimici o fisici che possono alterare la funzionalità del sistema riproduttivo umano e, inoltre, influenzare negativamente la salute del feto.
Se questo ingrediente era ammesso fino ad un massimo del 5% nei Sistemi di unghie artificiali (come da Allegato III voce 311 del Regolamento cosmetico), a partire dal 1° settembre 2025 non ne sarà più ammesso l’utilizzo nei prodotti cosmetici.
La necessità di ritirare repentinamente dal mercato i prodotti contenenti TPO e immediatamente smaltirli ha dato inizio ad una vera e propria corsa ad ostacoli per produttori, fornitori ed utilizzatori finali, cioè i centri estetici, che in poco tempo hanno visto vanificarsi investimenti fatti poco tempo prima.
Il malcontento dei piccoli e medi imprenditori c’è stato, ma per garantire la sicurezza comune e la tutela del consumatore il ritiro di gel e smalti contenenti TPO è avvenuto in tempi brevi e contestualmente il mercato cosmetico si è subito mobilitato per arginare il problema, quindi sia realizzando e proponendo nuovi articoli sia sviluppando procedure di analisi specifiche per determinare e monitorare l’eventuale presenza di TPO nei prodotti immessi in commercio.

“La normativa ha previsto che dal 1° settembre non ci fossero più prodotti non conformi a scaffale, quindi si è dovuto attivare un importante sistema di ritiro con conseguenti diatribe cliente-fornitore. Diciamo che il settore si è trovato impreparato” ci dice Francesco Gregorini, CEO di CEPRA, società di servizi in ambito tecnico regolatorio.
CEPRA Consulting & Testing
Fondata nel 1980 con sede a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna, CEPRA è diventata un vanto italiano in Europa: è sia una società di consulenza sia un laboratorio di analisi ed è specializzata in servizi per la conformità di prodotti e processi e nella valutazione del rischio chimico per l’ambiente e la salute.
Ha competenze trasversali in diversi settori, e infatti:
- propone servizi integrati di consulenza ambientale, analisi chimiche nel laboratorio interno, campionamento e monitoraggi ambientali
- tramite il laboratorio svolge analisi quali-quantitative di inquinanti chimici ai fini della verifica di conformità a normative vigenti, del controllo di compatibilità e impatto ambientale, della conformità a capitolati dei materiali in esame
- si occupa di valutazione della sicurezza dei prodotti chimici per soddisfare le esigenze normative e per una regolare immissione sul mercato
- può supportare le aziende verso un approccio strategico e integrato alla sostenibilità adottando diversi strumenti ufficiali, concreti e riconosciuti (certificazioni di prodotto e di processo).
E proprio in risposta alla nuova normativa vigente CEPRA ha realizzato una metodica per la determinazione del TPO ora vietato in smalti e gel per unghie.
Metodica di determinazione del TPO
Per la determinazione del contenuto di TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide – CAS 75980-60-8) il campione viene analizzato in cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV. Il metodo permette di separare e analizzare contemporaneamente anche il TPO-L (Etil (2,4,6-trimetil benzoyl)fenil fosfinato – CAS 84434-11-7), un fotoiniziatore alternativo non inserito tra le sostanze vietate e non considerato CMR, quindi ammesso.
“E’ sempre opportuno e necessario un controllo del prodotto per garantirne la conformità, ed è altresì necessario continuare a monitorare i prodotti presenti a scaffale.”
Francesco Gregorini

